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Furti in casa e legittima difesa: cosa dice la legge

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La legittima difesa è un argomento molto discusso nell’ambito del diritto penale. Il problema sollevato è sempre lo stesso: se qualcuno entra in casa mia, posso difendermi come ritengo più opportuno, oppure devo chiamare i carabinieri? La risposta a questa domanda è sempre stata piuttosto incerta: in linea generale, secondo la legge ci si può difendere, ma con mezzi proporzionati e se c’è pericolo concreto per l’incolumità propria o altrui.

Legittima difesa: cos’è?

La legittima difesa è una scriminante: la legge rinuncia a punire una condotta che, in diverse circostanze, costituirebbe reato; rappresenta, quindi, una forma di autotutela.

Per questa ragione, la legittima difesa tutela tutti i cittadini, ma solamente al ricorrere di condizioni precise. 

La condizione più importante è la proporzionalità tra difesa ed offesa. Questa non si intende tanto nel senso degli strumenti utilizzati (es. pistola contro coltello), ma del bene giuridico tutelato: non si può mettere in pericolo la vita di un ladro se questi si limita a rubare.

 

Legittima difesa domiciliare: cos’è?

Per legittima difesa domiciliare si intende quella esercitata entro le mura di casa o nel luogo dove si svolge di solito la propria vita. Si tratta di un particolare tipo di difesa poiché la maggiore pericolosità causata dalla violazione di domicilio, legittima chi si trova in casa a difendersi senza dover rispettare tutti i requisiti della legittima difesa.

Infatti, secondo la legge, nel caso di violazione di domicilio, sussiste sempre il rapporto di proporzione tra difesa ed offesa quando non vi è desistenza e/o vi è pericolo di aggressione.

La legittima difesa domiciliare presenta le seguenti caratteristiche:

  • presuppone la violazione del domicilio o di un luogo ad esso equiparato;
  • sempre sussistente la proporzione tra difesa ed offesa;
  • è legittima se si utilizza un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendersi, purché vi sia il pericolo per la propria o altrui incolumità oppure per i beni propri o altrui.

 

La legittima difesa domiciliare secondo la riforma del 2019

La legittima difesa domiciliare è stata ulteriormente modificata nel 2019. Oltre ad aver previsto che la proporzionalità tra difesa ed offesa è sempre presunta, la nuova norma ha modificato anche quella del Codice Penale che disciplina l’eccesso colposo: secondo la nuova versione, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito trovandosi in condizione di particolare vulnerabilità, quindi in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Infatti, l’eccesso colposo puniva la condotta di chi, pur difendendosi, superava i limiti del consentito: ad esempio, se per allontanare un ladro anziché far esplodere un colpo in aria, a  causa dell’agitazione del momento, si colpiva accidentalmente il malintenzionato.

Prima della riforma del 2019, in un caso del genere si rispondeva di lesioni colpose, ora non si è più punibili per eccesso colposo se la condotta è ricollegabile al grave turbamento emotivo derivante dall’altrui invasione.

 

La legittima difesa in caso di furti in breve 

Per riassumere, in caso di furto in casa la tutela del patrimonio è legittima ma non può mai spingersi fino a mettere in pericolo l’incolumità fisica altrui, salvo i casi in cui il malfattore non accenni ad andarsene nonostante le nostre intimidazioni o sia realmente messa in pericolo la nostra vita o quella degli altri familiari.

Se a causa del turbamento emotivo generato dall’invasione del nostro spazio privato, anzichè intimidire solamente, feriamo il malfattore, saremo ugualmente tutelati dalla legge.